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O. 18/04/2003 n. 3282

1. Per le maggiori esigenze del Dipartimento della protezione civile connesse alle numerose situazioni emergenziali in atto sul territorio nazionale di cui in premessa, l'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 8, commi 1 e 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3193 del 29 marzo 2002, e di cui all'art. 8, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3169 del 21 dicembre 2001, è prorogata di ulteriori dodici mesi.

Art. 13.

1. All'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3266 del 7 marzo 2003 è aggiunto il seguente comma: «5. Al personale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, direttamente impegnato nelle attività emergenziali di cui alla presente ordinanza si applicano le disposizioni di cui al comma 2, con oneri a carico del medesimo Istituto».

2. All'art. 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3266 del 7 marzo 2003 è aggiunto il seguente comma: «5. Per le finalità di cui al presente articolo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia è autorizzato ad assumere quindici unità di personale con contratto a tempo determinato, correlato alla vigenza dello stato di emergenza, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 17 della presente ordinanza, con oneri a carico delle disponibilità finanziarie previste dalla convenzione di cui al comma l del presente articolo».

3. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 14, commi l e 2, della predetta ordinanza per la definizione in un contesto unitario delle attività convenzionali ivi previste, è soppresso il riferimento alla Commissione nazionale grandi rischi.

Art. 14.

1. Il termine per l'adozione dei piani da parte del Presidente della Regione siciliana Commissario delegato, di cui all'art. 1, comma 3, secondo periodo, del Decreto-Legge n. 245/2002, così come convertito dalla Legge di conversione n. 286/2003, è prorogato al 30 giugno 2003.

2. La sospensione dei termini di cui all'art. 5, commi l e 5 dell'ordinanza n. 3254/2002 è prorogata fino al 31 marzo 2004, con oneri a carico dei fondi del Commissario delegato Presidente della Regione siciliana che provvede anche al relativo rimborso agli enti interessati.

3. La riscossione dei contributi e dei premi avviene con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3254/2002.

Art. 15.

1. Il comma 5 dell'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 febbraio 2003, n. 3264, è sostituito dai seguenti commi: «5. Per le esigenze connesse all'attuazione della presente ordinanza è istituita con provvedimento del Commissario delegato - Prefetto di Siracusa, entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, una struttura costituita da personale e dai mezzi necessari, con il compito di supportare il responsabile unico del procedimento; ove si tratti di personale del Genio civile o di altra amministrazione regionale è autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 60 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione.

6. Il Commissario delegato - Prefetto di Siracusa è autorizzato a stipulare, con effetto dalla data di conferimento, i disciplinari d'incarico concernenti l'attività del responsabile unico del procedimento-responsabile dei lavori, dei collaboratori dirigenti da quest'ultimo individuati, del direttore operativo, definendo, tra l'altro, la corresponsione e la quantificazione dei relativi compensi anche in deroga all'art. 18 della Legge n. 109/1994, all'art. 24 della Legge n. 165/2001 ed all'art. 13 della Legge della Regione siciliana n. 10 del 15 maggio 2000, da congruirsi tenendo conto delle valutazioni espresse dall'Ordine degli ingegneri di Siracusa condivise dall'ufficio del Genio civile di Siracusa.

7. Gli oneri connessi all'attuazione dei commi precedenti, nonchè quelli concernenti le spese generali attinenti al funzionamento della struttura a disposizione del responsabile unico del procedimento, sono posti a carico delle risorse di cui al all'art. 4 della presente ordinanza.».

Art. 16.

1. All'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003, n. 3267, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «Per le medesime finalità, al fine di supportare la struttura di coordinamento e monitoraggio sopra citata, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato, in deroga all'art. 9 del Decreto legislativo n. 303 del 1999, ad avvalersi della consulenza giuridica di un magistrato della Corte dei conti, autorizzato dallo stesso organo, nonchè di un consulente esperto in materia di analisi dei costi, ai quali è corrisposta un'indennità mensile onnicomprensiva pari al 50% dello stipendio nella globalità delle voci stipendiali, con oneri a carico del Fondo della protezione civile».

1. All'art. 6 dell'ordinanza n. 3187/2002 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: «4. Le risorse di cui ai precedenti commi, affluiscono su una apposita contabilità speciale istituita e intestata al Commissario delegato

- Presidente della regione Basilicata».

Art. 18.

1. Sono differiti al 30 giugno 2003 i termini relativi ad adempimenti di obblighi tributari, già sospesi fino al 31 marzo 2003, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2002, n. 212, con i seguenti decreti del Ministro dell'economia e delle finanze

a) Decreto 14 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, a favore dei soggetti residenti ovvero aventi sede legale o operativa, alla data del 29 ottobre 2002, in taluni comuni della provincia di Catania, interessati direttamente dall'eruzione del vulcano Etna, e da ordinanze sindacali di sgombero

b) decreti 14 e 15 novembre 2002 e 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003, a favore dei soggetti residenti ovvero aventi sede legale o operativa, alla data del 31 ottobre 2002, in taluni comuni delle province di Campobasso e di Foggia, interessati dagli eventi sismici verificatisi nella stessa data del 31 ottobre 2002

c) Decreto 5 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002, a favore dei soggetti residenti ovvero aventi sede legale o operativa nei comuni, situati nelle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di novembre 2002 le cui abitazioni e immobili sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero o che hanno subito danni ai beni mobili e immobili di loro proprietà; la sospensione prevista dal citato Decreto 5 dicembre 2002, si applica, a decorrere dal 25 novembre 2002 e fino al 30 giugno 2003, anche a favore dei soggetti che alla stessa data del 25 novembre 2002 avevano la residenza ovvero la sede legale o operativa nei comuni delle regioni indicate nel medesimo Decreto nei quali sono state emanate, entro il 31 dicembre 2002, ordinanze sindacali di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale o che hanno subito danni superiori a 25.000,00 euro, dichiarati in sede di autocertificazio ne ai sensi della normativa vigente, contenente l'indicazione sintetica delle voci dei danni.

2. Gli adempimenti ed i versamenti non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui al comma 1, sono effettuati entro il 30 settembre 2003.

3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3279 del 10 aprile 2003 con esclusione degli adempimenti di natura fiscale.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle somme rinvenienti dai mutui di cui al Decreto-Legge 7 febbraio 2003, convertito, con modificazioni dalla Legge 8 aprile 2003, n. 62. A tal fine i presidenti delle regioni provvedono ai relativi versamenti all'entrata del bilancio dello Stato. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2003 Il Presidente: Berlusconi

 

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